Con la pubblicazione della tanto attesa circolare dell’Inps, i Coltivatori diretti e gli Imprenditori Agricoli Professionali di età non superiore a 40 anni alla data di iscrizione, che hanno intrapreso una nuova attività dal primo gennaio di quest’anno, possono chiedere all’Inps lo sgravio del 100% dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Della contribuzione complessivamente dovuta, sarà loro richiesto di versare il contributo di maternità e la quota Inail a tutela delle malattie professionali ed infortuni sul lavoro.
Lo sgravio interessa 24 mesi di contribuzione, nei limiti d’importo previsti dal regime “de minimis” (15mila euro nei tre anni). Sono interessate le nuove domande di iscrizione quale titolare di impresa ed eventuali coadiuvanti, effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.
Lo sgravio lascia invariati per il CD/IAP i presupposti pensionistici. In caso di agevolazioni/riduzioni già applicate, l’Inps valuterà quella più conveniente per
l’interessato. La richiesta di sgravio può essere estesa a tutti i componenti il nucleo
familiare contributivo Inps (coadiuvanti), solo ad alcuni di essi, solo al titolare della posizione Inps.
La domanda di ammissione allo sgravio deve essere presentata telematicamente all’Inps, tassativamente entro 120 giorni dalla data di comunicazione di inizio attività.
Tenuto conto che queste ultime possono essere presentate entro 90 giorni
dalla data di avvio dell’attività, arriviamo al limite massimo, oltre il quale si
decade dal diritto di beneficiare dello sgravio, di 210 giorni dall’inizio dell’attività
(120gg+90gg). Per le attività iniziate in data 1° gennaio 2020, il termine scade il 29 luglio 2020. Per le richieste di iscrizione Inps già presentate ma ancora in istruttoria e per le quali l’Istituto ha attribuito il codice azienda, le domande di ammissione allo sgravio saranno acquisite ed elaborate dopo il perfezionamento dell’iscrizione. (Corrado Franci)