Lo scorso 8 settembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale (PDF) per la determinazione del contributo forfettario dovuto dai datori di lavoro che hanno dichiarato di avere dei rapporti di lavoro irregolari come previsto dall’art. 103 del D.L. 34/2020.
In base all’art. 1, comma 1, con riferimento a ciascun rapporto oggetto di emersione, tale contributo è stabilito per ciascun mese o frazione di mese nella misura di:
- 300 €: per settori agricoltura, allevamento, zootecnia, pesca, acquacoltura e attività connesse;
- 156 €: per settori assistenza alla persona e lavoro domestico.
Ricordiamo che tale somma va ad aggiungersi ai 500 € forfettari a lavoratore già pagati in sede di presentazione delle istanze, i cui termini sono scaduti il 15 agosto.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 58/E del 25 settembre scorso (PDF), ha istituito il codice tributo, con le istruzioni sula compilazione del modello F24 (non è ammessa comunque compensazione con eventuali crediti).
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Il versamento del contributo ha come causale le somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, conseguentemente ai sensi dell’art. 1, comma 4 l’Agenzia delle Entrate provvederà a destinarlo per: 1/3 all’entrata del bilancio dello Stato, a titolo fiscale; 1/3 all’INPS a titolo contributivo; 1/3 all’INPS, per il successivo accreditamento al lavoratore, a titolo retributivo.
Il decreto riporta infine la regola per cui le somme versate a titolo di contributo forfettario non saranno comunque restituite in caso di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione ovvero di mancata presentazione della stessa.