Abolito il divieto di cumulo tra pensione di anzianità e lavoro dipendente e autonomo . Sono totalmente cumulabili con reddito di lavoro dipendente ed autonomo: le pensioni di anzianità, anche quelle costituite con meno di 40 anni di contribuzione, a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa; le pensioni di vecchiaia interamente liquidate nel sistema contributivo costituite con un’anzianità pari o superiore a 40 anni; le pensioni di vecchiaia interamente liquidate nel sistema contributivo a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne. Rimangono esclusi dalla totale cumulabilità le pensioni di inabilità gli assegni di invalidità e le pensioni ai superstiti. La trattenuta per i soggetti invalidi è, rispettivamente del 25% e del 50%, se i redditi da lavoro superano il trattamento minimo erogato dall’INPS di 4 volte (per l’anno 2009 € 23.846,40) o di 5 volte (€ 29.783,00). Le pensione non subisce riduzioni solo per chi ha acquisito il diritto dopo 40 anni di contribuzione o per coloro che beneficiano del trattamento minimo. Per quel che concerne, invece, le pensioni di reversibilità la decurtazione dell’assegno si ha in presenza di redditi di qualsiasi natura (e non, quindi, solo di lavoro). La riduzione può essere del 25% se i redditi superano di 3 volte il trattamento minimo INPS, del 40% se lo superano di 4 volte, del 50% se lo superano di 5.
Da Dimensione agricoltura, giugno 2009