Un miglioramento rispetto al passato c’è stato, ma ancora c’è da migliorare. In piena attività per le campagne di raccolta quali la vendemmia e la raccolta delle olive, si pone di nuovo e con tradizionale gravità, il problema delle persone impegnate in queste attività senza la richiesta copertura assicurativa e previdenziale. L’impiego gratuito dei parenti e degli amici in queste attività non trova ancor oggi pieno conforto nella normativa attualmente in vigore anche se passi in avanti importanti nella comprensione da parte delle istituzioni del fenomeno sono stati fatti. In alcune province, anche della Toscana, l’anno scorso fu ipotizzata la sperimentazione di prestazioni occasionali di tipo accessorio che riguarderebbero, solo per la vendemmia, gli studenti ed i pensionati. Di questa sperimentazione però non si hanno riscontri di alcun tipo. La Cia, ad esempio, ha avanzato in sede nazionale e regionale alcune proposte al fine di risolvere una volta per tutte l’annoso problema. Il Presidente del Consiglio ha assicurato che il prossimo anno la sperimentazione, sopra ricordata, verrà senz’altro applicata. La Legge Biagi ha definito normativamente il rapporto tra i titolari delle imprese agricole ed i propri familiari. La norma è in vigore dal 24 ottobre 2003 e consente l’apporto di lavoro gratuito da parte dei parenti e degli affini dell’imprenditore agricolo, questo non per forza coltivatore diretto o Iap, entro il 3° grado (vedi specchietto a fondo pagina). Le prestazioni occasionali esulano quindi dal mercato del lavoro non essendo riconducibili né al lavoro subordinato, tanto meno a quello autonomo. Le prestazioni in oggetto, pertanto, non fanno sorgere alcun obbligo contributivo. Il lavoro dei parenti ed affini entro il 3° grado deve essere prestato a titolo gratuito, fatti salvi il vitto, l’alloggio e gli eventuali rimborsi spese. Le prestazioni devono essere occasionali, oppure, se ricorrenti, devono interessare brevi periodi di tempo nel medesimo anno. Queste “forze lavoro” possono essere impegnate in tutte le attività definite agricole ai sensi dell’art. 2135 del codice civile, coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, compreso l’agriturismo.
Parenti entro il 3° grado:
1° grado: genitori e figli;
2° grado: nonni, fratelli e sorelle, nipoti (figli dei figli);
3° grado: bisnonni, zii (fratelli e sorelle dei genitori), nipoti (figli dei fratelli o sorelle), pronipoti.
Affini entro il 3° grado:
1° grado: suoceri;
2° grado: nonni del coniuge, cognati;
3° grado bisnonni del coniuge, zii del coniuge (fratelli e sorelle dei suoceri), nipoti (figli dei cognati). Non rientrano in nessun caso i cognati/e intesi come coniugi delle sorelle/fratelli.