L’archiviazione della domanda di regolarizzazione per mancata presentazione, salvo giustificato motivo, equivale per il datore di lavoro e per il lavoratore, ad una autodenuncia. Le sanzioni pecuniarie in alcuni casi anche penale, verranno applicate in misura fissa partendo da un minimo di 6 mila euro. Il datore di lavoro, poi, dovrà pagare anche la sanzione amministrativa per mancata comunicazione alla Questura dell’ospitalità fornita allo straniero (€ 320). A queste si aggiungono le conseguenti sanzioni per l’eventuale omesso versamento di contributi ed imposte. Se si è presentata la domanda di regolarizzazione, quindi, è necessario rispondere alla convocazione dello Sportello unico, per la firma del contratto e fino al perfezionamento delle previste comunicazioni all’Inps. Da quel momento in poi, l’interruzione del rapporto di lavoro, secondo le ordinarie regole contrattuali e di legge, non determina alcun danno al datore di lavoro ed al lavoratore. Non è sanzionato il rigetto della domanda per accertati precedenti penali a carico del lavoratore. In caso di decesso del datore di lavoro, il familiare di questi può presentare allo Sportello la rinuncia alla regolarizzazione che dovrà essere in ogni caso confermata in occasione della convocazione. In questa ipotesi al lavoratore verrà consegnato un permesso di soggiorno valido sei mesi per attesa occupazione. In questo caso il familiare potrà comunque assumere direttamente il lavoratore regolarizzato.
Le scadenze di novembre – Scade il 30 novembre il termine per effettuare il versamento della seconda o unica rata dell’acconto per l’anno 2009 di IRPEF, IRES ed IRAP. Le regole per determinare l’importo degli acconti variano a seconda del tipo di contribuente. Le persone fisiche devono versare l’acconto IRPEF se hanno dichiarato un’imposta 2008, al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle ritenute e delle eccedenze, superiore a € 51,65. Per quanto riguarda l’IRAP, che interessa anche le società di persone, valgono le stesse regole dell’IRPEF. Le società di capitali ed enti equiparati sono tenute a versare l’acconto, nella misura del 100%. I versamenti dell’IRES in acconto sono dovuti in due rate, a giugno e a novembre, se l’esercizio coincide con l’anno solare, sempre che l’importo dovuto alla scadenza della rata di giugno superi € 103, nel qual caso si applicano le medesime percentuali già viste per le persone fisiche (40 e 60%). Non è ammessa la riduzione degli acconti in funzione dell’adozione della cosiddetta “Tremonti ter”. Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24 esclusivamente in via telematica se il contribuente è titolare di partita IVA. I codici tributo da utilizzare sono il 4034 per l’IRPEF, il 2002 per l’IRES ed il 3813 per l’IRAP.